Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e
domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, si
svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 72 membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli di 62 province e dei
sindaci e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30 capoluoghi di provincia).
Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle
ore 22.00 di domenica 7 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di
voto e l’accertamento del numero dei votanti; lo scrutinio dei voti per le
consultazioni amministrative avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 8 giugno,
dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali,
comunali e, eventualmente, circoscrizionali.
Per assicurare la segretezza dell’ espressione del diritto di voto è
vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o
altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare
immagini.
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione inviterà
l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e
della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui è al
momento in possesso.
Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in
consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al
documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo
l’espressione del voto.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia
alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e
pecuniarie.
ELEZIONI EUROPEE
L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda,
di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è
iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia
nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia
Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche,
Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia
insulare (Sicilia, Sardegna).
Il voto di lista si esprime tracciando
sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente
alla lista prescelta.
I voti di preferenza − nel numero massimo di tre,
tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le
quali può esprimersi una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite
righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della
lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti,
compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati,
deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni
numeriche.
ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)
Ciascun elettore può votare:
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”,
cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di
liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di
liste.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul
rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.