QUANDO SI VOTA

Sabato 6 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 22.00, e domenica 7 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 72 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei presidenti e dei consigli di 62 province e dei sindaci e dei consigli di 4.281 comuni (di cui 30 capoluoghi di provincia).

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 22.00 di domenica 7 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti; lo scrutinio dei voti per le consultazioni amministrative avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 8 giugno, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali.

COME SI VOTA

Per assicurare la segretezza dell’ espressione del diritto di voto è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione inviterà l’elettore, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui è al momento in possesso. 
Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l’espressione del voto.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

ELEZIONI EUROPEE

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza − nel numero massimo di tre, tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza − si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.

ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)

Ciascun elettore può votare:

Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.